La disposizione è questa:
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»;
Il Parlamento ha aumentato ancora il limite di reddito, portandolo a tre volte e non al doppio, come indicato da Flavia che aveva come riferimento il decreto legge.
Praticamente, nelle causa di lavoro e previdenziali chi ha un reddito triplo rispetto a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve pagare il contributo unificato.
A questo punto, c'è da capire quali saranno le modalità per dimostrare di non raggiungere questo reddito per chi non lo raggiunge e quindi non deve pagare il CU.
La disposizione in questione è l'articolo 37 del decreto legge, così come modificato dal Parlamento, che va a modificare l'art. 9 del testo unico sulle spese di giustizia, aggiungendo appunto questo nuovo comma 1 bis.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac <a href="http://ts.solignani.it" rel="nofollow">http://ts.solignani.it</a> (splash) <a href="http://goo.gl/p6Sb0" rel="nofollow">http://goo.gl/p6Sb0</a> (libri)
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